Noi cittadini elettori possiamo mettere in stato di accusa i partiti politici e tutti i parlamentari per la loro illegittima elezione solo per questa legislatura (XVIII), in quanto l’approvazione della legge elettorale l.3/novembre/2017 è avvenuta contravvenendo le indicazioni della Corte costituzionale chiaramente espresse solo con la sent.1/2014.
Quindi solo grazie a questa sentenza possiamo affermare con certezza assoluta che il Parlamento è stato eletto illegittimamente.
Nell’esaminare la denuncia/querela che mette sotto accusa i partiti politici e tutti i parlamentari per la loro illegittima elezione il magistrato o un qualunque cittadino, parte lesa, potrebbe eccepire che il Parlamento è protetto dal principio dell’autodichia e quindi non può essere giudicato da nessuna magistratura esterna, poi tutti i parlamentari godono dell’immunità parlamentare.
L’immunità del Parlamento e dei parlamentari sarebbe legittima qualora le elezioni si fossero svolte con una legge elettorale conforme alle supreme norme costituzionali, come indicato dalla Corte costituzionale con la sent.1/2014, come ci impone la Costituzione con l’art.56 “La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto...” e con l’art.58 “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori“.
A sostegno di tutte le evidenze sin qui elencate c’è stata anche l’ordinanza della Cassazione (17/maggio/2013 n.12060) che rinviava alla Corte costituzionale avendo riconosciuto la lesione del voto dell’elettore ricorrente avv. Bozzi e altri, (2008), se questo voto può essere espresso solo per il simbolo di un partito e quindi non diretto alla persona candidato.

Attenzione!

Nella sezione: “Messa in stato di accusa dei partiti politici e di tutti i parlamentari presenti in Parlamento, XVII.ma e XVIII.ma legislatura” sono elencati dettagliatamente tutti i reati ascrivibili ai partiti politici e a tutti i parlamentari.

 

La carica di parlamentare è equiparata a quella di un giudice, quindi ora per la legge elettorale vigente, abbiamo 945 parlamentari giudici che dipendono dai 6 capipartito a cui devono la loro elezione.

Solo noi elettori possiamo ristabilire un ordine democratico nel supremo interesse della nazione, dei candidati e addirittura dei partiti stessi.

Ogni partito per legge (in Inghilterra hanno una legge regolatrice delle campagne elettorali dal 1981) presenterà a ogni campagna elettorale nuovi giovani candidati che dovranno avere le stesse possibilità e le stesse modalità di presentazione dei vecchi parlamentari già eletti e che vogliono ricandidarsi.

[truffaart.640 codice penale, nel caso di specie si realizza quando i partiti politici specialmente quelli che hanno la maggioranza di governo, fanno credere con raggiro ad un intero popolo che la legge elettorale sia di loro esclusiva competenza e quando, con legge dello stato, si autoassegnano il “vantaggio” (necessario per caratterizzare il reato di truffa) di nominare i parlamentari e il “danno” (sempre necessario per la truffa) per l’elettorato e quindi dell’intera nazione, di non poter scegliere “direttamente” i parlamentari che poi dal Parlamento dovranno decidere del destino di tutta la nazione.]

In pratica, a ogni elezione viene organizzato, sempre con legge dello Stato, un mercato, e questo accade dal 1994, per la compravendita (ex antedi parlamentari.

Mentre per il passaggio ad altri schieramenti in Parlamento dopo le elezioni si ha una compravendita ex post.

Moltissimi nostri concittadini ancora credono che sia lecito che la legge elettorale sia di esclusiva competenza dei partiti o addirittura del Governo, e che addirittura possa contraddire i dettami della Costituzione, delle sentenze della Corte costituzionale e dell’ordinamento giuridico italiano.

Un altro gravissimo elemento connesso alla truffa è la convinzione che hanno molti nostri concittadini di non poter far nulla per opporsi a questo stato di cose e cambiare la situazione.

Ci troviamo di fronte alla classica vicinanza del truffato al truffatore.

Molti fanno ancora fatica a rendersi conto della drammaticità della situazione del nostro paese e comprensibilmente tendono a salvaguardare il proprio status economico.

Ora invece ognuno di noi dovrà ragionare con la propria testa e non dare retta a tutti i sistemi di comunicazione che sono tutti perfettamente controllati dai partiti presenti in Parlamento.
Nessun giornalista o informatore politico metterà mai in discussione il potere assoluto dei partiti all’interno del Parlamento.


Quindi nessun dubbio

L’attuale Parlamento è totalmente illegittimo, eletto cioè con regole (legge elettorale 3 novembre 2017) che contraddicono i dettami della Costituzione italiana, con la conferma della Corte costituzionale con la sent.1/2014 e dell’ordinamento giuridico italiano (Cassazione: Ordinanza 17/5/2013)

Tutti i partiti politici e i parlamentari della XVII legislatura dovranno essere rinviati a giudizio per l’approvazione della legge elettorale l.3 novembre 2017, che consiste nell’atto di preparazione della truffa portata poi a compimento con l’elezione del 4 marzo 2018.

Quindi tutti i partiti politici con tutti i parlamentari della XVII e della XVIII legislatura dovranno essere indagati e condannati per associazione a delinquere con finalità della truffa e molti altri reati ai danni di un intero popolo, per aver imposto una legge elettorale che ha consentito loro di nominare i 945 parlamentari della repubblica e negato tale scelta all’elettorato.

La denuncia/querela sarà presentata alla Magistratura che di fatto agisce “in nome del popolo italiano”.

Qualsiasi concorso svolto con regole truccate deve essere annullato e i responsabili puniti, tanto più se si tratta del concorso più importante della nazione.

L’associazione Elettori Italiani si costituirà parte civile per i non meritati rimborsi elettorali frutto di una frode ed incassati da tutti i partiti politici presenti in Parlamento.

Cosa possiamo fare in concreto noi cittadini?

Dopo aver constatato che i partiti politici si sono comportati esattamente come una associazione a delinquere con la finalità della presa del potere e gestione del disastro finanziario della nazione, noi cittadini, prima di appartenere ad una fazione partito, al suo opposto o appartenere per ignavia, per trascuratezza o disgusto verso la situazione politica, al partito più numeroso di tutti, quello dell’astensione, che ha raggiunto il 45% dell’elettorato, esattamente 23 milioni di elettori, mentre i votanti sono stati 28 milioni, dobbiamo:

RIFONDARE LA NOSTRA ITALIA

con la semplice e giuridicamente valida dichiarazione di volontà sul nostro voto personale.

Ciò vuol dire prendersi l’impegno di scegliere, con il voto, le persone che dal Parlamento decideranno le sorti della nostra nazione.

Solo dopo elezioni regolari il Parlamento tornerà ad essere sovrano assoluto sulla nazione.
L’azione di denuncia/querela dei partiti politici può essere condotta anche da un solo cittadino o da alcuni cittadini elettori con una class action.

La registrazione sul sito web “Eleggere.it” con libera donazione all’Associazione Elettori Italiani testimonia l’adesione all’iniziativa e ha lo scopo di unire le volontà di oltre 51 milioni di elettori. Infatti, l’86% delle persone intervistate (circa 45 milioni di cittadini) preferisce votare ed eleggere “direttamente” una persona candidato che può appartenere al partito preferito.

Quindi ogni cittadino: italiano, straniero residente in Italia, europeo o del mondo che fa una piccola o grande donazione con Codice Fiscale (obbligatorio per ogni tipo di donazione) alla Associazione “Elettori Italiani”, nata per la tutela del diritto di voto si potrà considerare a tutti gli effetti:

FONDATORE DI UNA NUOVA ITALIA DEMOCRATICA

con il successivo obiettivo di divenire fondatori di un Europa democratica con l’elezione diretta del Parlamento europeo con piena funzione legislativa e l’elezione diretta della Commissione, per poi passare a una democrazia universale.

Il punto che richiede la massima attenzione!

“La sovranità appartiene al popolo” art.1 Cost. significa inequivocabilmente che sia le elezioni, sia le regole (legge elettorale) con cui l’elettorato cede la propria sovranità al Parlamento, non sono e non possono essere di pertinenza esclusiva del Parlamento e tanto meno del governo.


Tutti noi cittadini dobbiamo sapere che:

– i cittadini devono osservare e rispettare le leggi emanate dal Parlamento in quanto questi è detentore della sovranità cedutagli dall’elettorato con le elezioni;

– il Parlamento è protetto dal principio dell’autodichia, per cui non ammette nessuna giurisdizione esterna a esso;

– i parlamentari eletti godono dell’immunità parlamentare con la tutela dell’art.68 della Costituzione.

Ma se il Parlamento

approva una legge elettorale che va a ledere la sovranità del popolo, questo, da millenni, è definito alto tradimento solo in questo caso può e deve intervenire la magistratura in quanto per la gravità del reato il Parlamento e tutti i parlamentari non hanno l’immunità, non sono più protetti rispettivamente dal principio dell’autodichia e dall’articolo 68 della Costituzione.

Se la magistratura che agisce sempre in “NOME DEL POPOLO ITALIANO”, questa volta non agirà a tutela del diritto fondamentale del popolo di cui fa parte, con la condanna di tutti i partiti politici coinvolti e di tutti i parlamentari della XVIIa e XVIIIa legislatura solo allora potremo accusare l’intera magistratura di alto tradimento.

Noi elettori potremo addirittura, proprio come estrema ratio, istituire un tribunale speciale popolare che, pur proibito dalla nostra Costituzione e dal nostro ordinamento giuridico, rappresenta invece l’ultima possibilità di salvezza per la nostra nazione.

Che l’Italia appartenga a un ordinamento democratico è di massimo interesse non solo per i cittadini italiani, ma per tutti i cittadini stranieri residenti in Italia, detentori della partita IVA e Codice Fiscale che sono circa 3 milioni e 800 mila.


Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Atto depositato c/o LEGIONE CARABINIERI LAZIO Stazione di Roma San Giovanni

Il 27/gennaio/2022 ore 18.15

Oggetto: denuncia della illegittima elezione del Parlamento della Repubblica italiana, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, attualmente in carica per la XVIII legislatura;

denuncia del vulnus, della gravissima lesione del diritto di voto subita dall’elettorato italiano e di conseguenza dall’intero popolo italiano avvenuta con le elezioni del 4/marzo/2018.

L’elettorato italiano, per la legge elettorale l3/ novembre 2017 n.165, scientemente organizzata per ottenere tale risultato, ha potuto votare solo per un partito senza aver potuto scegliere alcun candidato con la preferenza come invece impone la Costituzione italiana con l’art.56, primo comma, con l’art.58, primo comma e per tutte le indicazioni lapidariamente espresse dalla Corte costituzionale con la sent.1/2014.

La Corte costituzionale fu chiamata a tale pronuncia dall’ordinanza del 17/maggio/2013 n.12060 della Suprema Corte di Cassazione che aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale relativamente ad alcuni articoli della legge elettorale l.21/dicembre/2005 n.270 che apportava modifiche alle leggi elettorali: D.P.R.30/marzo/1957, n.361, per l’elezione della Camera dei Deputati e decreto legislativo 20/dicembre/1993, n.533, per l’elezione del Senato della Repubblica.

 

Una premessa importante

La presentazione di questa denuncia per pura casualità avviene nel pieno dei lavori per l’elezione del Presidente della Repubblica, tale circostanza potrà essere considerata, non un disturbo, ma un vantaggio in quanto le camere in seduta comune possono organizzarsi e prendere decisioni per il legittimo diritto di difesa.

Tutti i candidati alla carica di Presidente della Repubblica Italiana devono essere informati che qualora venisse dimostrata l’illegittimità di questo Parlamento la loro eventuale elezione sarebbe inficiata da questo dettaglio non trascurabile.

Il sottoscritto Fausto Lipparoni, nato il 19/luglio/1951 a Monte Castello di Vibio (PG), ivi residente in via Egidio Lipparoni, n.12, 06057 Perugia, presidente dell’associazione “Elettori Italiani” che nasce per la tutela del diritto di voto.

Occuparsi del diritto di voto individuale e quindi collettivo significa, in primis, occuparsi della sovranità popolare che è sancita dall’art.1 Costituzione: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” e soprattutto del modo con cui le leggi elettorali permettono la cessione della sovranità popolare al Parlamento da cui ne consegue che il Parlamento, dopo le elezioni, è legittimamente sovrano sulla nazione.

Il sottoscritto per questa denuncia ed eventuali successivi ricorsi a livello internazionale una volta esperiti i ricorsi interni chiede per l’associazione “Elettori Italiani” assistenza e sostegno ai sensi dell’art.118 comma 4 della Costituzione italiana: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

I ricorsi a livello internazionale sono consentiti anche per la conditio sine qua non che l’Italia per far parte dell’Europa ha sempre dovuto e deve essere tuttora dotata di un sistema politico pienamente democratico.

L’obbligo civile nonché morale di presentare formale denuncia alla Procura della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Roma e a tutte le istituzioni dello Stato italiano è reso inderogabile dalla drammatica situazione in cui si trova la nostra nazione che in maniera preponderante è dovuta a un Parlamento che in pratica è stato nominato dai 6 capipartito o segretari o presidenti dei partiti presenti in Parlamento.

Si porta a conoscenza della magistratura, che agisce in nome del popolo italiano, che al Parlamento organo supremo della nazione, una volta acclarata l’illegittimità della sua formazione non potrà essere riconosciuta la sovranità, derivante dalla sovranità popolare che normalmente gli viene ceduta dall’elettorato con legittime elezioni.

Quindi la mancanza della sovranità non permette a questo Parlamento la protezione normalmente concessa dal principio dell’autodichia e i parlamentari non possono godere dell’immunità parlamentare concessa dall’art.68 della Costituzione, in quanto eletti con una frode.

Per tutti i motivi che seguono la Magistratura può rinviare a giudizio come prevede l’ordinamento giuridico italiano, condannare i partiti politici e i componenti del Parlamento della XVII° legislatura per l’approvazione della legge elettorale l.3/novembre/2017, n.165 e i partiti politici e tutti i componenti del Parlamento in carica per la XVIII legislatura in quanto i partiti politici hanno voluto, con legge dello stato, l. 3/novembre/2017, n.165, mantenere per loro stessi il privilegio di poter nominare i parlamentari lasciando agli elettori la sola possibilità di votare per un partito nonostante che la Corte costituzionale, con la sent.1/2014, avesse inequivocabilmente dichiarato che l’elettore deve poter esprimere una preferenza per scegliere “direttamente” una persona/candidato fra più candidati come ci impone anche la nostra Costituzione con gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma.

Infatti la Corte costituzionale sulla mancanza della preferenza, applicabile anche al caso di specie della legge elettorale l.3/novembre/2017, n. 165, con la sent.1/2014, al punto 1.9 seconda parte, afferma:

“Tali disposizioni violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., che stabiliscono che il suffragio è «diretto» per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost. che stabilisce che il voto è personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo»; e l’art. 49 Cost. Esse, infatti, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione dei candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia né libero, né personale.

e più approfonditamente considerazioni valide anche per la legge elettorale l.3/novembre/2017, n.165:

“Quanto al voto di preferenza, i ricorrenti lamentano che l’esercizio di tale diritto sia stato illegittimamente soppresso dal legislatore del 2005, in contrasto con la Costituzione, che, all’art. 48, secondo comma, stabilisce che il voto è «personale ed eguale, libero e segreto» ed agli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, prevede che il voto deve avvenire «a suffragio universale e diretto», assicurando in tal modo che il voto sia espresso dalla persona che vota (elettorato attivo) e ricevuto direttamente dalla persona che si è candidata (elettorato passivo). Attribuendo rilevanza esclusiva all’ordine di inserimento dei candidati nella medesima lista, già deciso dagli organi di partito, ed eliminando ogni potere dell’elettore di incidere direttamente sulla composizione dell’Assemblea, la legge avrebbe trasformato le elezioni in un procedimento di mera ratifica dell’ordine di lista deciso dagli organi di partito, conferendo a costoro l’esclusivo potere non più di designazione di una serie di nomi da sottoporre singolarmente alla scelta diretta degli elettori, ma di nomina.

 

Anche la Suprema Corte di cassazione, “rimettente”:

 

Secondo il rimettente, tali disposizioni, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione e la collocazione in lista di tutti i candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.

Il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012 e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002).

6.– La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012). Le leggi elettorali sono, infatti, “costituzionalmente necessarie”, in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali» (sentenza n. 13 del 2012; analogamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987)…..(omissis )

 

Il § 7 che segue è importantissimo per comprendere che i partiti politici nel contravvenire alle norme elettorali “costituzionalmente necessarie” in quanto “indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali” hanno minato la struttura stessa degli organi dello Stato “della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento.” e proprio perché “le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.” e quindi nemmeno possono essere delegittimate da 6 capipartito che nominano i 945 parlamentari della Repubblica.

A conferma di quanto fin ora esposto la tendenza a controllare le candidature da parte dei vertici dei partiti è tuttora diffusa anche in partiti politici di recente formazione (estate 2021).

Dallo statuto del Movimento 5 Stelle 2050

Art.5 lett. H: Il Presidente, sentito il Garante, valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura.”

Qualora la magistratura non intervenisse per sanare questo ingiusto vulnus che penalizza un intero popolo e non rinvii a giudizio i partiti politici e tutti i parlamentari per la volontarietà dell’approvazione e l’utilizzo della legge elettorale nelle elezioni del 2018 il popolo italiano continuerà a subire un danno sistematico e sistemico che mina tutti gli organi dello Stato iniziando proprio dal Parlamento che sarà nominato perpetuamente dai capipartito con la replicazione di leggi elettorali che concedono loro l’enorme vantaggio di nominare tutti i parlamentari e arrecare un danno continuato e aggravato al proprio elettorato.

La volontà di nuocere dei partiti politici per mantenersi l’enorme vantaggio di decidere le candidature e decidere quali candidati debbano essere eletti è stata talmente evidente che le elezioni del 2018 non possono essere ritenute valide o “essere considerate come un fatto concluso”, come afferma la Corte relativamente alle elezioni del 24/febbraio/2013 avvenute con norme illegittime ma prima della sua pronuncia del 4 dicembre 2013 (sent.1/2014).

 

7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finché non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).

 

Tenuto conto delle ineccepibili considerazioni della Corte enunciate al § 7 si porta all’attenzione della Magistratura che l’approvazione della legge elettorale l.3/novembre/2017 n.165 è avvenuta con premeditazione in quanto i partiti politici hanno trascurato volontariamente le indicazioni della Corte costituzionale e della Costituzione, hanno votato favorevolmente anche a riguardo dei profili di costituzionalità della stessa legge elettorale.

A questo punto infatti emerge l’aspetto penale dell’azione dei partiti politici che approvando una legge elettorale in cui è concesso ai capipartito l’enorme vantaggio di poter decidere l’elezione di centinaia di parlamentari lasciando agli elettori la sola possibilità di scegliere un partito.

Al seguente punto 1.6. la Corte ci indica che la vita democratica della nostra nazione non può tollerare la permanente vigenza di norme incostituzionali soprattutto se questa permanenza è frutto di un grave reato.  Per nostra grande fortuna la Corte in questo caso la Corte di cassazione suggerisce l’intervento della Corte costituzionale “… per un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei suoi poteri (in specie di quelli di cui all’art. 27, ultima parte, della legge n.87 del 1953) o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte».

L’ultima frase è illuminante: “dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte». per comprendere la volontarietà del reato commesso dai partiti politici in quanto le indicazioni della Corte vengono volontariamente disattese.

1.6.– Nel merito, la Corte di cassazione, in contrasto con quanto ritenuto dai giudici di merito, premette che l’assenza di una espressa base giuridica della materia elettorale nella Costituzione non autorizza a ritenere che la relativa disciplina non debba essere coerente con i conferenti principi sanciti dalla Costituzione ed in specie con il principio di eguaglianza inteso come principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e con il vincolo del voto personale, eguale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in linea, peraltro, con una consolidata tradizione costituzionale comune a molti Stati.

Né varrebbe ad escludere la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi elettorali l’obiezione che, rientrando queste ultime nella categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, non ne sarebbe possibile l’espunzione dall’ordinamento nemmeno in caso di illegittimità costituzionale, poiché, in tal modo, si finirebbe col tollerare la permanente vigenza di norme incostituzionali, di rilevanza essenziale per la vita democratica di un Paese. D’altra parte, la Corte di cassazione sottolinea che le questioni di legittimità costituzionale proposte non mirano «a far caducare l’intera legge n. 270/2005, né a sostituirla con un’altra eterogenea, impingendo nella discrezionalità del legislatore», ma solo a «ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati, senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali». A tal proposito la Corte di cassazione sottolinea che «tale conclusione non è contraddetta né ostacolata dalla eventualità che si renda necessaria un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei suoi poteri (in specie di quelli di cui all’art. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953) o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte».

Per la prima volta nella storia della Repubblica italiana si dovrà porre in stato di accusa i partiti politici ed i parlamentari della repubblica appartenenti all’organo più importante della nazione, il Parlamento.  Il denunciante chiede ai sensi dell’art.118 comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana che la presente denuncia sia notificata alla Presidenza della Repubblica, al Consiglio di Stato e alla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello, in quanto organi in grado di dirimere contenziosi in materia elettorale.

Si chiede la notifica al Ministero dell’Interno, detentore delle schede elettorali dei cittadini italiani e degli iscritti all’AIRE, per le eventuali informative da destinare a tutti gli elettori italiani in quanto parte lesa sul loro diritto attivo più importante che è il diritto di voto.

Vista la particolarità della materia elettorale il denunciante fornisce in appendice una sua personale ricerca relativamente ai reati che si potrebbero ascrivere ai partiti politici e ai parlamentari della repubblica per la XVII e per la XVIII legislatura.

I partiti politici acquistano un enorme potere nel nominare i rispettivi parlamentari quindi potrebbero essersi messi d’accordo per approvare la legge elettorale che concede loro tali privilegi.

 

  • associazione a delinquere per acquisizione di un potere che normalmente spetta all’elettorato, un potere che può sfociare in compravendita di parlamentari.

In pratica si potrebbe verificare una compravendita (ex ante) prima delle elezioni. Infatti si può procedere per analogia visti i casi passati in giudicato per compravendita di parlamentari che sono passati per denaro da una maggioranza parlamentare a un’altra.

 

  • vilipendio della sovranità dell’elettorato

il reato di vilipendio oltre all’offesa delle più alte cariche dello Stato si potrebbe ascrivere anche a chi offende la sovranità popolare.

 

  • lesione del pieno diritto di voto di ogni singolo elettore

ordinanza: suprema Corte Cass. 17/05/ 2013.

 

  • lesa maestà della sovranità del popolo

Il Parlamento non può ledere con un raggiro la sovranità che gli deve essere ceduta con le elezioni dall’elettorato stesso. Così come non può essere accettata “l’“onnipotenza” del potere legislativo. Quest’ultimo, infatti, è concepito come un “delegato” dei cittadini e, come tale, non può agire contro i diritti dei cittadini stessi, dai quali trae i propri poteri.” (da Corte costituzionale.it)

 

  • Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 287 (Usurpazione di potere politico o di comando militare)
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Codice penale Capo II

  • Truffa

Art.640 codice penale
Nel caso di specie si realizza quando i partiti politici specialmente quelli che hanno la maggioranza di governo, fanno credere con raggiro ad un intero popolo che la legge elettorale sia di loro esclusiva competenza e quando, con legge dello stato, si autoassegnano il “vantaggio” (necessario per caratterizzare il reato di truffa) di nominare i parlamentari e  il “danno” (sempre necessario per la truffa) per l’elettorato e quindi dell’intera nazione, di non poter scegliere “direttamente” i parlamentari che poi dal Parlamento dovranno decidere del destino di tutta la nazione.

Da considerare anche che la l.23/agosto/1988, n.400 al capo III (Potestà normativa del Governo), §15, n.2, l, e: il Governo non può emanare decreti legge per ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Così il Parlamento, per analogia, non avrebbe potuto ripristinare la mancanza di preferenza nella legge elettorale l.3/novembre/2017 come invece è avvenuto nel 2017.

 

  • Delitto politico

Codice penale Edizione Agosto 2017- (legge numero 103/2017)

Art.8 comma 3. “Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.

È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. (pena massima prevista: ergastolo)

 

Dalla sent.8878/14 della Suprema Corte di cassazione “…grave alterazione dei principi di rappresentatività democratica in quanto gli elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto in modo eguale, libero, diretto e personale”.



Il rispetto della sovranità del popolo ha origini antiche

Infatti Cicerone pur occupandosi di lesa maestà dichiara fra le righe che comunque il potere proveniva dal popolo:” il crimen immunitate maiestatis poi definito crimen maiestatis è un “de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare” … “quelli a cui il popolo diede il potere”.

La lex Appuleia de maiestate, introdotta attorno al 100 a.C., puniva generalmente lo svilimento della dignità del Popolo Romano (maiestas minuta populi Romani)


Conclusioni

Vista l’enorme rilevanza di questa denuncia che coinvolge le più importanti istituzioni dello Stato italiano si ritiene che la Magistratura debba a sua volta notificare a tutte le istituzioni della nazione la messa in stato di accusa del Parlamento. In quanto ogni istituzione per la sua competenza potrà apportare un valido aiuto alla soluzione di questa problematica che oltre all’Italia coinvolge tutte le altre nazioni europee.
Esempi:
La Corte costituzionale dovrà comunque intervenire per apportare delle modifiche alla legge elettorale come invitata dalla Suprema Corte di cassazione al punto 1.6 della sent.1/2014 e siccome in Italia un cittadino non può adire alla Corte costituzionale dovrà essere un’altra istituzione a farsi carico del sollecito visto che oramai nessuno si fida più del Parlamento.    


Da tenere sempre presente

I cittadini elettori italiani che in un recente sondaggio hanno manifestato la volontà di poter votare con la scelta diretta dei parlamentari e manifestano il loro desiderio di poter votare come per la scelta del loro sindaco sono l’86% degli intervistati e quindi potrebbero essere 45 milioni compresi gli elettori iscritti all’AIRE che pur avendo la possibilità di scegliere i candidati preferirebbero comunque avere una omogenea legge elettorale che coinvolga tutto l’elettorato italiano.